STATUTO

STATUTO G.A.S. I-dea
1.
É costituita una Associazione denominata "G.A.S. I-dea"  (Gruppo Acquisto Solidale I-dea).

2.
L'Associazione di tipo sociale, apartitica, non ha fini di lucro ed ha per scopo l'operare nel campo sociale e cooperativistico al fine di promuovere:
- il consumo e la diffusione di prodotti locali, biologici, naturali, eco-compatibili;
- il sostegno dei piccoli produttori stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un'equa rimunerazione;
- la diffusione della corretta conoscenza della qualità di prodotti e servizi;

- la salvaguardia della natura e delle sue risorse come conseguenza diretta delle diverse scelte di acquisto.
In particolare l'associazione potrà svolgere, per il conseguimento dello scopo sociale, qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti quegli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

L'associazione potrà usufruire di tutte le normative comunitarie, nazionali e regionali emanate ed emanande.

3.
Gli strumenti utilizzati sono:
- acquisti collettivi di prodotti e servizi preferibilmente locali;
- promozione di bevande e alimenti biologici, nonché prodotti eco-compatibili e delle loro tecniche di produzione ed utilizzo;
- diffusione di prodotti provenienti dalla cooperazione sociale;
- informazione e formazione ai soci nel campo alimentare e nei settori ad esso collegati (modalità di produzione e di distribuzione, impatto ambientale, consumo responsabile e sostenibile, "ricette" per l'uso, ecc.);

- corsi di formazione e seminari per sensibilizzare e promuovere progetti solidali e di sviluppo sostenibile;
- stampa e divulgazione di materiale informativo: giornali, bollettini, pubblicazioni, opuscoli, documenti, audiovisivi e tutto quanto concerne gli scopi dell'Associazione;
- organizzazione di eventi ed altri momenti di aggregazione;
- collaborazione con altre associazioni, gruppi, agenzie educative, istituzioni sia pubbliche sia private e di qualsiasi nazionalità, purché perseguenti finalità analoghe o comunque in sintonia con gli ideali all'Associazione;
- tutte le operazioni finanziarie, immobiliari atte al raggiungimento dello scopo sociale.


4.
La sede sociale dell'Associazione è stabilita nell’Atto costitutivo. Altre sedi potranno essere istituite a discrezione del C.D.


5.
Il domicilio fiscale dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con l'Associazione, si intende eletto a tutti gli effetti presso la sede sociale.


6. 
La durata dell'Associazione è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31/12/2030 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

7.
Il patrimonio sociale è costituito dalle quote sociali annuali, versate dai soci, che saranno stabilite di anno in anno dal C.D.
 Faranno parte del patrimonio anche:
- quote associative;
- rendite patrimoniali;
- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- lasciti e donazioni di qualsiasi natura;
- proventi di vario genere.


8.
Possono essere soci anche persone giuridiche, enti e associazioni e si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.

I soci fondatori sono i firmatari del presente statuto e a tutti gli effetti sono soci ordinari.
Sono soci ordinari tutti coloro che, avendo presentato domanda, vengono ammessi con l'approvazione del Consiglio Direttivo. Socio ordinario può essere anche un'altra associazione o persona giuridica.
La qualifica del socio ordinario può essere perduta per dimissioni volontarie, per inosservanza del presente statuto e del regolamento interno, nonché per comportamento scorretto nei confronti dell' Associazione. Tali decisioni sono prese dal Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio non è cedibile in nessuna maniera ad altra persona.

ASSEMBLEA

9.
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge e potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, per l’approvazione del bilancio sociale, dal C.D. entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea può essere convocata anche da un quinto dei soci.

10.
Le convocazioni dell'assemblea saranno fatte a cura del C.D. con avviso affisso in sede almeno otto giorni prima della data fissata, oppure a mezzo manifesti affidati alla pubblica affissione, sull'eventuale organo di stampa dell'associazione, per mezzo di posta elettronica con l'obbligo di invio a tutti i soci in regola con le quote sociali.

11.
Possono intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta (max una delega) con le limitazioni previste dalla Legge.

12.
L'assemblea sarà presieduta dal presidente del C.D., dal vice presidente, o da altra persona designata dall'assemblea.

13.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con le maggioranze stabilite dal Codice Civile. Il verbale di ogni assemblea verrà stilato a cura del segretario e controfirmato dal presidente.

AMMINISTRAZIONE

14.
L'associazione è amministrata da un C.D. composto da tre, cinque o sette membri (a scelta dell'assemblea nel momento del rinnovo delle cariche sociali), eletti dall’assemblea dei soci.  Ogni socio è eleggibile alla carica di consigliere.
Gli amministratori rimarranno in carica per anni sette rinnovabili o sino a dimissioni. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri si intenderà decaduto tutto il C.D.

15.
Qualora non abbia provveduto l'assemblea dei soci, il C.D. nominerà tra i suoi membri il presidente, il vice-presidente, il tesoriere e il segretario.

16.
Le riunioni del C.D. si terranno presso la sede sociale o altro luogo stabilito dal C.D. stesso. Vengono convocate dal presidente a norma di Legge.

17.
Il C.D. è validamente riunito se sono presenti la metà più uno dei membri e delibera a maggioranza.

18.
Il presidente ha tutti i poteri necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, ad eccezione dei poteri che la Legge e lo Statuto riservano all'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta tra l'altro a titolo esemplificativo:
- curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- redigere il bilancio consuntivo;
- proporre i regolamenti interni;
- deliberare circa l'ammissione, l'esclusione o il recesso degli associati;
- delibera la quota associativa annuale.
Il C.D. può delegare parte dei suoi poteri a singoli membri.

19.
I membri del C.D. non percepiscono alcun compenso.

20.
Il potere di rappresentanza dell'associazione nei rapporti con terzi e in giudizio, e il potere di firma per l'associazione, spettano al presidente; in caso d'impedimento o assenza è sostituito in tutte le sue funzioni dal vice presidente.

BILANCIO

21.
Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il presidente e il tesoriere provvederanno alla formazione del bilancio sociale da presentare all'assemblea dei soci. Gli avanzi di gestione potranno essere impiegati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità sociali dell’associazione. In nessun caso sarà possibile la divisione degli utili di gestione tra i soci.

SCIOGLIMENTO

22.
In caso di scioglimento i beni ed il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti ad enti con simili finalità o ad associazioni senza fini di lucro operanti nel campo del volontariato e della solidarietà.

VARIE

23.
Il presente statuto può essere integrato da un "Regolamento" approvato all'assemblea dei soci.

ARTICOLO FINALE


Per quanto non previsto dal presente statuto ci si riferirà al dettato del Codice
Civile

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