NORMATIVA

La legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria) così li definisce:

Art. 266. Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attivita` di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalita`etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.
Quindi per legge, si possono definire gruppi di acquisto solidale quei soggetti che si associano per gli acquisti collettivi di prodotti e la distribuzione degli stessi esclusivamente agli aderenti senza applicazione di alcun ricarico con le finalità previste, escludendo in modo tassativo ogni attività che possa essere ricondotta alla somministrazione e/o alla vendita come intesi dalla normativa sul commercio.

Art. 267. Le attivita` svolte dai soggetti di cui al comma 266, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell’applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini dell’applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Con tale disposizione, si conferma che l’attività di un gruppo di acquisto solidale, se mantenuta nei termini di cui all’art. 266 della L. 244/07, non sono considerate attività commerciali ai fini dell’applicazione del regime di imposta, ma si devono attenere alle disposizioni inserite nel settimo comma dell’art. 4 del DPR. 26/10/72 n. 633.

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